Costituzione in Giudizio
Spieghiamo subito qual’è il significato della frase costituzione in giudizio.
Controdeduzioni Ricorso: Spieghiamo subito il significato della frase.
Quando si riceve a casa una multa per aver commesso una violazione al Codice della Strada (ad esempio, in caso di multa autovelox), è possibile contestarne il contenuto predisponendo un ricorso scritto, che potrà essere indirizzato, a propria scelta, al Giudice di Pace oppure al Prefetto.
Una volta che il ricorrente si sarà costituito mediante il proprio ricorso introduttivo, l’organo accertatore che ha elevato la sanzione amministrativa (nella maggior parte dei casi, la Polizia Locale) avrà a sua volta la possibilità di costituirsi in giudizio e spiegare le ragioni della propria pretesa. L’organo accertatore, infatti, ha la possibilità di spiegare al Giudice di Pace o al Prefetto le proprie ragioni mediante degli appositi atti, le cosiddette controdeduzioni ricorso.
Come dicevamo, quindi, le controdeduzioni ricorso costituiscono quell’atto che l’organo accertatore, il quale ha elevato nei confronti del conducente di un veicolo una multa per violazione del Codice della Strada (generalmente la Polizia Locale, predispone per poter esercitare il proprio diritto di difesa nel caso in cui il conducente abbia deciso di impugnare la multa.
Grazie alle controdeduzioni al ricorso, pertanto, l’organo accertatore avrà la possibilità di prendere posizione nei confronti dei rilievi critici avanzati dal ricorrente in opposizione alla sanzione amministrativa elevata nei suoi confronti.
Più in particolare, all’interno delle controdeduzioni l’organo accertatore indicherà in maniera maggiormente dettagliata le ragioni che l’hanno portato ad emettere la multa oggetto di contestazione per una o più infrazioni al Codice della Strada e i motivi per i quali il ricorso del ricorrente non deve essere accolto.
Le controdeduzioni ricorso, pertanto, rappresentano il mezzo mediante il quale il nostro ordinamento giuridico consente all’organo accertatore la propria costituzione in giudizio.
Il modello controdeduzioni ai ricorsi per il Codice della Strada è un atto che l’organo accertatore, il quale ha elevato nei confronti del conducente di un veicolo una multa per violazione del Codice della Strada, predispone per poter esercitare il proprio diritto di difesa nel caso in cui il conducente abbia deciso di impugnare la multa.
Grazie alle controdeduzioni al ricorso, l’organo accertatore avrà la possibilità di prendere posizione nei confronti dei rilievi critici avanzati dal ricorrente in opposizione alla sanzione amministrativa elevata nei suoi confronti.
Se sei curioso di saperne di più e vuoi vedere dei fac simile di controdeduzioni per violazione di norme del Codice della Strada redatte degli organi accertatori, ti basterà richiederci senza impegno un esempio controdeduzioni CdS nella nostra pagina dedicata al servizio controdeduzioni organo accertatore.
Il termine per il deposito controdeduzioni è diverso a seconda della procedura azionata dal ricorrente (ricorso al Giudice di Pace oppure ricorso al Prefetto).
Il conducente che ha ricevuto una multa al CdS per aver violato una norma del Codice Stradale e vuole contestarne il contenuto può, anzitutto, decidere di presentare un apposito ricorso al Giudice di Pace del luogo in cui risulta aver commesso la presunta infrazione.
Più nello specifico, il ricorso al Giudice di Pace dovrà essere presentato dal ricorrente nella cancelleria del Giudice di Pace competente entro il termine di 30 giorni dalla data in cui la multa gli è stata notificata. Oltre al proprio ricorso, il ricorrente dovrà depositare anche copia della multa e di tutti i documenti che possono essere necessari per sostenere la propria difesa.
Il ricorrente può, però, anche inviare il proprio ricorso in cancelleria a mezzo di una lettera raccomandata a.r., che deve giungere all’ufficio del Giudice di Pace entro il trentesimo giorno dal ricevimento della multa (in questi casi, infatti, fa sempre fede il timbro postale). Nel plico della raccomandata il ricorrente dovrà inserire il ricorso in tre copie, copia della multa e tutti i documenti che reputa necessari per la propria difesa.
Per la presentazione del ricorso il conducente non deve necessariamente avvalersi dell’ausilio di un avvocato, anche se ciò risulta consigliabile, soprattutto se non si conosce bene il diritto processuale civile. Infatti, se il conducente decide di fare tutto da solo, una volta depositato il proprio ricorso, e quindi essersi costituito in giudizio, dovrà partecipare personalmente a tutte le udienze che verranno fissate dal Giudice di Pace, premurandosi di recarsi in cancelleria civile per conoscere le date di queste ultime.
Una volta depositato il ricorso, il Giudice di Pace fisserà una udienza ed ordinerà all’ufficio dell’organo accertatore che ha emesso il provvedimento impugnato di depositare in cancelleria copia del rapporto con gli atti relativi all’accertamento. L’ufficio cui appartiene l’organo accertatore dovrà quindi depositare le proprie controdeduzioni entro 10 giorni prima della data dell’udienza così come indicata dal Giudice stesso.
Una volta esauritosi il procedimento, in cui potranno anche essere sentiti eventuali testi se indicati dalle parti, il Giudice di Pace potrà o accogliere il ricorso, oppure rigettarlo infliggendo al ricorrente una sanzione di importo ricompreso tra il minimo ed il massimo stabilito dalla legge per la violazione accertata.
In questo secondo caso, il ricorrente dovrà necessariamente pagare la sanzione inflitta entro 30 giorni dalla notificazione della sentenza mediante le modalità di pagamento che verranno di volta in volta indicate dall’ufficio competente.
È importante ricordare che tutte le sentenze del Giudice di Pace sono appellabili in Tribunale mediante l’assistenza di un avvocato: in questo caso il Tribunale in via eccezionale fungerà, infatti, da giudice di secondo grado.
La seconda e più veloce alternativa che il conducente ha per contestare la sanzione amministrativa che gli è stata elevata per violazione delle norme sulla circolazione stradale, alternativa rispetto al ricorso innanzi al Giudice di Pace, è fare ricorso al Prefetto del luogo in cui sarebbe stata commessa la violazione impugnata.
Il ricorso al Prefetto rappresenta una procedura molto più veloce rispetto a quella che si tiene di fronte al Giudice di Pace: anche in questo caso non è obbligatoria l’assistenza di un legale, sebbene sia sempre decisamente consigliabile.
Il ricorso al Prefetto deve essere presentato entro il termine tassativo di 60 giorni dall’avvenuta notificazione della multa, ed anche in questo caso ad esso andranno allegati tutti i documenti che il ricorrente reputa necessari per contestare la multa.
Il ricorso al Prefetto contro una violazione del Codice della Strada può essere presentato in primo luogo direttamente al Prefetto, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In questo caso, sarà la Prefettura stessa a trasmettere a sua volta il ricorso e gli annessi documenti all’ufficio dell’organo accertatore che ha emanato la multa. Altrimenti, il ricorso può essere inviato all’ufficio o al comando al quale appartiene l’organo accertatore (ad esempio al comando della Polizia Municipale), sempre mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Entro 30 giorni dalla ricezione del ricorso il Prefetto trasmetterà al Comando cui appartiene l’organo accertatore il ricorso, unitamente ai documenti allegati dal ricorrente.
L’organo che ha emesso la multa avrà da questo momento 60 giorni di tempo per preparare la propria memoria di controdeduzioni al ricorso e trasmetterle al Prefetto. Assieme alle proprie controdeduzioni al ricorso, l’ufficio dovrà trasmettere al Prefetto tutti gli elementi a sostegno della propria difesa.
Sia il ricorrente, mediante il proprio ricorso, che l’organo accertatore, tramite le proprie controdeduzioni, potranno anche fare apposita richiesta al Prefetto affinché disponga l’audizione personale ovvero una vera e propria richiesta di colloquio in Prefettura.
Una volta esaminati tutti gli atti ed i documenti ricevuti, ed eventualmente sentiti gli interessati, il Prefetto, entro 120 giorni dal momento della loro ricezione, dovrà decidere se ritenere o meno fondate le ragioni che hanno portato all’inflizione della multa.
A tale proposito occorre ricordare che la giurisprudenza ha più volte precisato che, qualora il Prefetto decida di non aderire alle ragioni esposte del ricorrente, dovrà comunque adeguatamente motivare il proprio convincimento, senza appiattirsi e fare riferimento alle sole controdeduzioni fornite dall’ufficio che ha emesso la multa. Nel caso in cui, infatti, il Prefetto non dovesse prendere per nulla in considerazione gli scritti difensivi del presunto trasgressore, la sua decisione sarà illegittima e potrà essere impugnata da quest’ultimo.
Nel caso in cui il Prefetto non accolga il ricorso del ricorrente, emetterà un’ordinanza motivata con cui gli ingiungerà il pagamento di una determinata somma, non inferiore al doppio del minimo per ogni singola violazione e comprensiva del pagamento delle spese.
Questa ingiunzione di pagamento verrà notificata al ricorrente entro il termine di 150 giorni dalla sua emissione. Il pagamento della somma dovrà essere fatto all’ufficio indicato nell’ingiunzione stessa entro 30 giorni dal momento della sua ricezione.
Al ricorrente è consentito impugnare questa ingiunzione mediante ricorso al Giudice di Pace entro 30 giorni dal suo ricevimento. Se, invece, il Prefetto ritiene infondato l’accertamento che sta alla base della multa, sempre nel termine di 120 giorni emetterà un’ordinanza motivata di archiviazione degli atti. Il Prefetto trasmetterà poi tale ordinanza all’ufficio cui appartiene l’organo accertatore, e sarà quest’ultimo a comunicarlo al ricorrente nei giorni seguenti.
Su questo punto recentemente la Corte di Cassazione, con la propria sentenza n. 13303 del 9 giugno 2009, ha precisato che, nel caso di ricorso amministrativo tramite l’organo accertatore, vige sempre la cumulabilità dei due termini predetti, che consente pertanto al Prefetto di usufruire, per il complessivo svolgimento della sua attività di accertamento e decisione, del tempo massimo previsto dalla somma delle due scansioni operative, ovvero di 60 giorni per la raccolta dei dati e le controdeduzioni degli organi accertatori e di 120 giorni per l’emissione del provvedimento irrogativo della sanzione amministrativa. A tal fine, infatti, non assume alcuna incidenza sul computo totale di 180 giorni l’eventuale trasmissione anticipata (ovvero prima della scadenza del termine massimo prescritto di sessanta giorni) degli atti di competenza da parte dell’organo accertatore.
Per valutare il rispetto del termine entro cui deve essere emessa l’ordinanza di ingiunzione, la Suprema Corte, con la sentenza n. 9420 del 21 aprile 2009, ha precisato che deve ritenersi sufficiente la semplice emissione dell’ordinanza nei termini esaminati, e non la notifica all’interessato, che deve essere effettuata entro 150 giorni dall’adozione del provvedimento del Prefetto.
Nel caso in cui, invece, trascorrano 120 giorni senza che il Prefetto comunichi alcunché al ricorrente, il ricorso di quest’ultimo dovrà ritenersi pienamente accolto.
Spieghiamo subito qual’è il significato della frase costituzione in giudizio.